Contribuzione agli oneri di funzionamento dell’AGCM: chiarimenti per le imprese in vista della prossima scadenza del 31 luglio

Contribuzione agli oneri di funzionamento dell’AGCM: chiarimenti per le imprese in vista della prossima scadenza del 31 luglio

di Sara Gobbato

Con Delibera AGCM 27171/2018, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha approvato le “Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell’AGCM per l’anno 2018” (All. A) e le “Istruzioni relative al versamento del contributo” (All. B).

Il contributo annuale, a carico delle società di capitali italiane con ricavi superiori a 50 milioni di euro, è stato introdotto nel 2013 dall’art. 10, co. 7-ter della L. 287/1990, come modificata dal D.L. 1/2012 c.d. Decreto Cresci Italia recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. In sede di prima determinazione, il contributo è stato fissato per legge nella misura dello 0,08‰ dei ricavi. L’art. 10, co. 7-quater della L. 287/1990 ha altresì attribuito all’AGCM il potere di determinare ogni anno con propria delibera – dal 2014 in poi – le modalità di contribuzione e la misura aggiornata del contributo entro il limite massimo dello 0,5‰.

Con la Delibera n. 27171, l’AGCM ha confermato per l’anno 2018 che il contributo è a carico delle società di capitali italiane con ricavi totali  (i.e. importo totale alla voce A1 del conto economico) superiori  a  50  milioni  di euro, iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio italiane.

Quanto ai criteri di calcolo del fatturato, le FAQ aggiornate al 4 giugno 2018 contengono importanti precisazioni a seconda della tipologia della società interessata. Ad esempio:

(i) “[l]e società straniere sono tenute al versamento del contributo solo nell’ipotesi in cui esse abbiano in Italia sedi secondarie con rappresentanza stabile soggette ad obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese” (cfr. quesito B3);

(ii) “per le holding di partecipazione, vale a dire per le società la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni, occorre fare riferimento al criterio del decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine. Detto criterio si applica a prescindere dalla natura finanziaria o industriale delle partecipazioni detenute” (cfr. quesito C9);

(iii) “Ai fini del calcolo del fatturato per le società di gestione del risparmio e per le società di leasing e factoring occorre fare riferimento al criterio del decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine” (cfr. quesito C10).

La misura del contributo dovuto per l’anno 2018 è fissata nello  0,055 per mille del fatturato  risultante  dall’ultimo  bilancio  approvato alla data del 10 gennaio 2018 (il contributo è dunque stato ridotto dello 0,025  per  mille rispetto al contributo dovuto nel 2017 pari allo 0,059 per mille).

La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa è pari a euro 275.000 (cfr. art. 2, co. 2 All. A nonché al seguente link http://www.agcm.it/calcolo-del-contributo.html).

Il versamento deve essere effettuato dal 1° luglio entro il 31 luglio 2018. Le imprese possono utilizzare il bollettino prestampato inviato dall’AGCM oppure scegliere di utilizzare la piattaforma PagoPA o il bonifico bancario sul conto indicato dall’Autorità (cfr. lett. C dell’All. B).

Come per il passato, l’AGCM accerterà il corretto adempimento degli obblighi di contribuzione (cfr. art. 5 All. A). In  caso  di  omesso  o  parziale  versamento  del contributo, non sono previste sanzioni. Tuttavia, l’AGCM può procedere a  riscossione  coattiva,  mediante  ruolo, delle somme non  versate  oltre  agli interessi legali ed alle maggiori spese connesse alla riscossione coattiva  (cfr. artt. 6-7 All. A).

In caso di indebiti versamenti, la società interessata può presentare all’AGCM un’istanza motivata di rimborso (cfr. art. 8 All. A).

Anno

Variazione 

Misura del contributo AGCM 

2013

/

0,08‰

2014

- 0,02‰

0,06‰

2015

=

0,06‰

2016

=

0,06‰

2017

- 0,021‰

0,059‰

2018

- 0,025‰

0,055‰

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