BM&A
  • HOME
  • LO STUDIO
  • PROFESSIONISTI
  • AREE DI ATTIVITÀ
  • NEWS E PUBBLICAZIONI
    • PUBBLICAZIONI
    • COMUNICATI
    • EVENTI
  • JOB
  • Fare clic per aprire il campo di ricerca Fare clic per aprire il campo di ricerca Cerca
  • Menu Menu

Superbonus: le novità apportate dalla legge di Bilancio 2023

Scritto da Francesco Foltran/Pubblicato il29 Dicembre 2022
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail

La legge di bilancio per il 2023, in corso di approvazione al Senato, apporta alcune modifiche alla disciplina del “Superbonus” 90% e 110%, di seguito riassunte.

1. Nuovo regime della proroga dell’aliquota al 110%

La legge di bilancio per il 2023 ha previsto alcune modifiche al regime della proroga dell’aliquota al 110% già disciplinato dall’art. 9 del decreto-legge n. 176/2022. Le novità riguardano, in particolare, il termine per la presentazione della CILAS nel caso di interventi in condominio e le modalità di attestazione della data dell’Assemblea condominiale.

In particolare, in base all’art. 1, co. 894 della legge di bilancio 2023 continuerà ad applicarsi l’aliquota al 110%:

  • agli interventi diversi da quelli effettuati per i condomini (es. edifici unifamiliari, edifici composti da 2 a quattro unità separatamente accatastate di proprietà di una sola persona fisica o in comunione pro indiviso) per i quali alla data del 25 novembre 2022 risulti presentata la CILAS
  • agli interventi effettuati dai condomini:
  1. per i quali la CILAS risulti depositata entro il 31 dicembre 2022, purché la delibera assembleare risulti adottata prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 176/2022 (19 novembre 2022); oppure
  2. per gli interventi per i quali la delibera assembleare che ha approvato i lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 ed il 24 novembre 2022 e la CILAS risulti depositata alla data del 25 novembre 2022;

in entrambi i casi, la data di adozione della deliberazione deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea;

  • agli interventi di demolizione e ricostruzione per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto dalla legge (i.e. deposito della SCIA o dell’istanza di Permesso di Costruire).

2. Localizzazione dei pannelli fotovoltaici per interventi realizzati nei centri storici da ONLUS, APS, ODV

L’art. 1, co. 1 della legge di bilancio introduce un nuovo comma 7-bis all’art. 119 del decreto-legge n. 119/2020, in base al quale la detrazione per l’installazione di pannelli fotovoltaici da parte di ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale spetta anche nel caso in cui i pannelli siano installati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi “trainanti”, qualora questi edifici siano ubicati all’interno di centri storici soggetti a vincoli decretati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 136, co. 1, lett. b) e c) d.lgs. n. 42/2004).

3. Massimale per gli interventi di installazione di pannelli fotovoltaici da parte di Comunità Energetiche Rinnovabili e gruppi di autoconsumo

L’art. 1, co. 10, lett. b) della legge di bilancio ha previsto la modifica all’art. 119, co. 16-ter del decreto-legge n. 36/2020 relativa alla determinazione dei massimali per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici da parte di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) costituite in forma di enti non commerciali o di condomini che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo previste dall’art. 42-bis d.l. 162/2019.

Il nuovo testo così prevede:

Le disposizioni del comma 5 si applicano all’installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L’aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l’aliquota del 110 per cento delle spese sostenute.

Tags: Bonus fiscali, Tax

Ultime notizie

  • I defunti hanno diritto alla privacy: le implicazioni del provvedimento del Garante sull’app cimiteriale “Aldilàpp”25 Marzo 2026 - 17:10
  • Fideiussioni, clausole “di reviviscenza” e Art. 1957 c.c.: il Tribunale di Treviso conferma la tenuta dei contratti19 Marzo 2026 - 16:30
  • Decreto PNRR (D.L. 19/2026): accelerazione sulle bonifiche, stop alla doppia burocrazia per le imprese e nuovi tempi per la P.A.13 Marzo 2026 - 15:28
  • Responsabilità dei Sindaci: la Cassazione nega la retroattività del nuovo art. 2407 c.c.24 Febbraio 2026 - 15:27
  • Riconoscimento della cittadinanza italiana: nuove regole per i residenti all’estero.17 Febbraio 2026 - 15:26

Tag

231 Accise Agenzia delle entrate Appalti e finanza di progetto Autorizzazioni Bonifiche Bonus fiscali Commercio internazionale compliance Consiglio di Stato Convegni Cookie Corte costituzionale Corte di giustizia Credito d'imposta Cybersecurity Diritti della personalità Diritto ambientale Diritto amministrativo e urbanistico Diritto civile Diritto dell'informatica e del commercio elettronico Diritto e finanza immobiliare Diritto internazionale privato Diritto penale Ecommerce Edilizia Enti locali Eventi Giurisdizione internazionale Giustizia amministrativa governance Know how Piattaforme online Privacy Procedimento amministrativo Regione Veneto Regolamento UE 1215/2012 Rottamazione Sanità pubblica Società Superbonus Tax Vincoli paesaggistici vino Webinar

Argomenti

  • Commercio internazionale
  • Diritto agroalimentare
  • Diritto ambientale
  • Diritto amministrativo e urbanistico
  • Diritto bancario e finanziario
  • Diritto civile
  • Diritto del lavoro
  • Diritto dell’energia
  • Diritto della privacy, dell’informatica e del commercio elettronico
  • Diritto e finanza immobiliare
  • Diritto penale
  • Diritto societario e M&A
  • Diritto tributario e doganale
  • Lavori pubblici e appalti
  • Procedure concorsuali e ristrutturazione del debito
  • Project financing e partenariati
  • Proprietà intellettuale
  • Tutela dei patrimoni e pianificazione familiare
BM&A Studio Legale Associato | P.Iva 02339850261 | Privacy policy | Cookie policy
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto

Questo sito utilizza cookie tecnici. Continuando a navigare nel sito, acconsentite al nostro utilizzo dei cookie.

Ho preso visione dell'informativa privacyCookie policy

Impostazioni Cookie e Privacy



Come usiamo i cookie

Potremmo richiedere che i cookie siano attivi sul tuo dispositivo. Utilizziamo i cookie per farci sapere quando visitate i nostri siti web, come interagite con noi, per arricchire la vostra esperienza utente e per personalizzare il vostro rapporto con il nostro sito web.

Clicca sulle diverse rubriche delle categorie per saperne di più. Puoi anche modificare alcune delle tue preferenze. Tieni presente che il blocco di alcuni tipi di cookie potrebbe influire sulla tua esperienza sui nostri siti Web e sui servizi che siamo in grado di offrire.

Cookie essenziali del sito Web

Questi cookie sono strettamente necessari per fornirvi i servizi disponibili attraverso il nostro sito web e per utilizzare alcune delle sue caratteristiche.

Poiché questi cookie sono strettamente necessari per fornire il sito web, rifiutarli avrà un impatto come il nostro sito funziona. È sempre possibile bloccare o eliminare i cookie cambiando le impostazioni del browser e bloccando forzatamente tutti i cookie di questo sito. Ma questo ti chiederà sempre di accettare/rifiutare i cookie quando rivisiti il nostro sito.

Rispettiamo pienamente se si desidera rifiutare i cookie, ma per evitare di chiedervi gentilmente più e più volte di permettere di memorizzare i cookie per questo. L’utente è libero di rinunciare in qualsiasi momento o optare per altri cookie per ottenere un’esperienza migliore. Se rifiuti i cookie, rimuoveremo tutti i cookie impostati nel nostro dominio.

Vi forniamo un elenco dei cookie memorizzati sul vostro computer nel nostro dominio in modo che possiate controllare cosa abbiamo memorizzato. Per motivi di sicurezza non siamo in grado di mostrare o modificare i cookie di altri domini. Puoi controllarli nelle impostazioni di sicurezza del tuo browser.

Altri servizi esterni

Utilizziamo anche diversi servizi esterni come Google Webfonts, Google Maps e fornitori esterni di video. Poiché questi fornitori possono raccogliere dati personali come il tuo indirizzo IP, ti permettiamo di bloccarli qui. Si prega di notare che questo potrebbe ridurre notevolmente la funzionalità e l’aspetto del nostro sito. Le modifiche avranno effetto una volta ricaricata la pagina.

Google Fonts:

Impostazioni Google di Enfold:

Cerca impostazioni:

Vimeo and Youtube video embeds:

Privacy Policy

Puoi leggere i nostri cookie e le nostre impostazioni sulla privacy in dettaglio nella nostra pagina sulla privacy.

Privacy Policy
Accettare le impostazioniNascondi solo la notifica