Corte di Giustizia dell'Unione europea

Con sentenza del 25 novembre 2025 resa nella causa C‑713/23, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che il diritto dell’Unione osta ad una disciplina nazionale che non consente di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dello stesso sesso legalmente contratto durante l’esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro nel quale hanno sviluppato o consolidato una vita familiare, né di trascrivere a tal fine l’atto di matrimonio nel registro dello stato civile del primo Stato membro, qualora tale trascrizione sia l’unico mezzo previsto da quest’ultimo che permette un tale riconoscimento.

La decisione della Corte si inserisce nel solco di altre precedenti pronunce (come la sentenza Coman del 2018 o la sentenza Pancharevo del 2021) che avevano affermato l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere e dare continuità a status familiari validamente costituiti secondo la legge di un altro Stato membro.

Benché il diritto dell’Unione non obblighi gli Stati membri a permettere nel proprio ordinamento il matrimonio tra persone dello stesso sesso, uno Stato membro che non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso è comunque tenuto ad introdurre procedure adeguate affinché sia riconosciuto un siffatto matrimonio qualora quest’ultimo sia stato contratto da due cittadini dell’Unione durante l’esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno conformemente al diritto dello Stato membro ospitante, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dagli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La scelta delle modalità di riconoscimento rientra nel margine di discrezionalità degli Stati membri nell’ambito dell’esercizio della loro competenza, che deve tuttavia essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione.

Per quanto riguarda l’Italia, l’art. 32-bis l.n. 218/1995 stabilisce che il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana. La norma, che prevede una “downgrade recognition” del matrimonio in unione civile è stata oggetto di un dibattito dottrinale circa la sua compatibilità con il diritto dell’Unione.

Secondo un orientamento dottrinale maggioritario, la disciplina italiana sarebbe compatibile con il diritto dell’Unione, poiché la trasposizione del matrimonio same-sex in unione civile garantirebbe, in termini funzionali, uno statuto giuridico sostanzialmente equivalente.

Una diversa impostazione evidenziava invece come la conversione automatica comportasse una modifica dello status validamente acquisito all’estero e potesse integrare di per sé una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale.

Alla luce della sentenza Cupriak-Trojan, resta da verificare se tale disciplina sia conforme al principio enunciato al punto 75, secondo cui gli Stati membri devono garantire modalità di riconoscimento dei matrimoni same-sex equivalenti a quelle previste per le coppie eterosessuali, e se tale requisito possa effettivamente ritenersi soddisfatto attraverso una mera equivalenza sostanziale dello statuto giuridico risultante, piuttosto che attraverso un’identità delle modalità formali di riconoscimento.