Nell’articolo del del 26 maggio 2022 commentavamo la risposta ad interpello n. 907-396/2022 con cui l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto ammetteva per la prima volta che il deposito tardivo dell’Allegato B del D.M. n. 58/2017 non determina la decadenza dal Super-Sismabonus 110% allorquando quest’ultimo sia stato redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in possesso di idonea polizza assicurativa prima dell’avvio dei lavori (per esempio, allorchè firmato digitalmente e munito di marca temporale), trattandosi di una violazione meramente formale ai sensi dell’art. 119 co. 5-bis D.L. n. 34/2020.
In modo del tutto inatteso, con l’interpello n. 907-1406/2022 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto ha tuttavia rettificato la suddetta risposta giungendo a sostenere esattamente il contrario.
L’Amministrazione ha dapprima richiamato l’art. 3 del D.M. n. 58 del 2017, come modificato dal D.M. n. 24 del 09.01.2020, secondo cui “il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”.
A seguire, l’Agenzia delle Entrate ha citato la circolare n. 7/E/2021 nella parte in cui è stabilito che un’asseverazione tardiva causa la decadenza dal Sismabonus.
Su tali premesse, considerato che nel caso in esame era incontestata la circostanza che l’asseverazione fosse stata presentata tardivamente (i.e. dopo l’inizio dei lavori), l’Agenzia ha concluso che “Sulla base di nuove valutazioni conseguenti all’esame di ulteriore documentazione e di indicazioni fornite dai competenti Uffici centrali di questa Agenzia, occorre rilevare che la tardiva presentazione dell’asseverazione resa in base alle disposizioni di cui al richiamato decreto ministeriale n. 58 del 2017, non è assimilabile ad una violazione di natura meramente formale ai sensi del comma 5-bis dell’art. 119 D.L. 34/2020”.
Posto che la risposta rettificativa è intervenuta a distanza di 4 mesi dalla prima, si pone ora il problema di assumere le iniziative più opportune per allinearsi al parere dell’Agenzia delle Entrate e restituire il credito d’imposta indebitamente fruito al fine di prevenire accertamenti in futuro.
Naturalmente, in casi come questi, si ritiene di poter escludere l’irrogazione di eventuali sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’indebita fruizione del (Super)Sismabonus stante la buona fede del contribuente e il legittimo affidamento da quest’ultimo riposto sull’originaria risposta ricevuta.
Infatti, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto dei Diritti del Contribuente “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede” (comma 1). Inoltre, il comma 2 specifica che “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.
ni della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto dall’articolo 25 di tale Decreto per l’importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonché le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell’articolo 43-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Con la recente risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato il principio enunciato con riferimento ai crediti Sismabonus ed Ecobonus nella risposta all’interpello n. 133/2021 secondo cui “In conseguenza dell’esplicito riconoscimento della fiscal unit, ciascuna Società partecipante al consolidato (inclusa la stessa consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle Società dovuta dalla consolidante per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato”.
Il trasferimento dei crediti d’imposta è quindi consentito ai soli fini della compensazione con l’IRES del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalla società per l’assolvimento di altri tributi.
L’Agenzia delle Entrata ha ribadito che il trasferimento di crediti fiscali all’edilizia nell’ambito del consolidato fiscale non configura una cessione a terzi del credito d’imposta bensì il trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai soli fini della liquidazione dell’imposta sul reddito delle Società dovuta dalla consolidante.
Il chiarimento risulta particolarmente utile in considerazione delle limitazioni imposte dall’art. 28 del D.L. n. 4/2022 (c.d. D.L. “Sostegni-Ter”) alle cessioni dei crediti d’imposta generati dagli interventi edilizi agevolati. Infatti, la versione vigente dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 dispone che tali crediti sono cedibili una sola volta ad altri soggetti terzi, comprese banche ed intermediari finanziari, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni (con la precisazione che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione).

