La recente modifica dell’art. 2407, comma 2, C.C., introdotta con la legge n. 35/2025 (ed entrata in vigore il 12 aprile 2025), ha rappresentato un punto di svolta nella disciplina della responsabilità civile dei sindaci di società di capitali, introducendo un tetto massimo al risarcimento del danno, parametrato al compenso annuo percepito, salvi i casi di dolo. La novella, entrata in vigore il 12 aprile 2025, ha immediatamente sollevato un quesito di cruciale importanza per tutti i giudizi in corso: la nuova, più favorevole, disciplina è applicabile retroattivamente ai fatti illeciti commessi prima della sua entrata in vigore?
Dopo un periodo di incertezza, caratterizzato da orientamenti di merito contrastanti, la Corte di Cassazione è intervenuta con due pronunce gemelle, n. 1390 e n. 1392 del 22 gennaio 2026, per dirimere la questione, stabilendo in modo inequivocabile il principio della non retroattività della modifica introdotta.
Gli orientamenti di merito: il Tribunale di Venezia anticipa la Cassazione
L’intervento della Suprema Corte si è reso necessario per comporre un contrasto che ha visto la giurisprudenza di merito dividersi.
Da un lato, un orientamento in linea con la posizione espressa dalla Suprema Corte, ha escluso l’applicabilità retroattiva della riforma: nel decidere un’azione di responsabilità per fatti antecedenti alla riforma il Tribunale di Venezia ha specificato di dover applicare l’art. 2407 c.c. “nella formulazione ratione temporis applicabile” (Trib. Venezia n. 4723 del 10.10.2025).
Dall’altro lato, un opposto orientamento ha sostenuto, invece, l’immediata applicabilità del nuovo e più favorevole regime, qualificando la norma come “latamente processuale, perché volta a stabilire un criterio valutativo massimo del danno” (Trib. Bari 24.4.2025, ripreso poi nella recentissima sentenza 23.1.2026, peraltro, successiva di un giorno ai provvedimenti della Suprema Corte).
L’intervento nomofilattico della Suprema Corte
Con due decisioni coeve la Suprema Corte ha fornito una soluzione chiara e coerente, destinata a orientare la giurisprudenza futura. Il principio cardine affermato è che la limitazione quantitativa della responsabilità dei sindaci non può applicarsi ai fatti illeciti verificatisi prima del 12 aprile 2025, né ai giudizi per tali fatti già pendenti.
La Cassazione ha chiarito che la nuova disposizione non ha carattere processuale. Al contrario, la norma incide direttamente sulla consistenza del diritto al risarcimento già maturato. In altre parole, la modifica legislativa non riguarda le mere modalità di accertamentoe quantificazione del danno, ma ne definisce l’ammontare, attenendo quindi alla sostanza stessa del diritto del danneggiato.
In assenza di una specifica previsione di retroattività nella legge n. 35/2025, trova dunque piena applicazione il principio generale di irretroattività della legge, sancito dall’art. 11 delle Preleggi al Codice Civile.
I principi di responsabilità dei sindaci per i fatti pregressi
La decisione della Cassazione comporta che per tutti i fatti di mala gestio antecedenti al 12 aprile 2025, i sindaci continueranno a rispondere secondo il previgente e più severo regime dell’art. 2407 c.c., senza poter beneficiare di alcun “tetto”.
Come noto, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, la responsabilità dei sindaci è una responsabilità per “fatto proprio omissivo” e non una responsabilità oggettiva o per fatto altrui. Essi rispondono in solido con gli amministratori quando il danno, causato dalla condotta illecita di questi ultimi, non si sarebbe prodotto, se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
La giurisprudenza ha delineato con precisione i presupposti di tale responsabilità concorrente e segnatamente:
- un atto di mala gestio comesso dagli amministratori, che violi la legge o lo statuto (Cass. Civ. n. 24045/2021);
- un pregiudizio patrimoniale causalmente riconducibile a tale condotta;
- la violazione da parte del sindaco del dovere di vigilare con la diligenza e la professionalità richieste dalla natura dell’incarico; in particolare, non è necessario individuare specifici comportamenti omissivi, essendo sufficiente che i sindaci non abbiano reagito di fronte a “macroscopiche violazioni” o atti di “dubbia legittimità e regolarità” (Cass. Civ. n. 4315/2024);
- la prova, anche in via presuntiva e secondo un giudizio controfattuale, che l’attivazione dei poteri-doveri dei sindaci avrebbe ragionevolmente evitato il danno o quantomeno ne avrebbe limitato le conseguenze (Cass. Civ. n. 18770/2019).
I sindaci, per andare esenti da responsabilità, devono dimostrare di aver esercitato l’intera gamma di poteri a loro disposizione: dalla richiesta di informazioni e ispezioni (art. 2403-bis c.c.), alla segnalazione delle irregolarità in assemblea, fino alla denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. (Cass. Civ. n. 2400/2024). Un comportamento meramente passivo o le dimissioni non accompagnate da atti concreti volti a impedire l’illecito non sono sufficienti a escludere la colpa.
Conclusioni
Le pronounce “gemelle” della Cassazione hanno tracciato una linea netta: il nuovo scudo protettivo per i sindaci vale solo per il futuro. Per il passato, resta pienamente operante il regime di responsabilità “illimitata”, con tutti i rigorosi obblighi di vigilanza attiva che la giurisprudenza ha consolidato nel tempo.

