Con la sentenza n. 217 del 2022 depositata il 21 ottobre 2022 la Corte costituzionale della Repubblica italiana ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Veneto n. 19/2021 che aveva introdotto l’art. 93bis alla legge regionale n. 61/1985.
La norma censurata consentiva di ritenere legittimo lo stato di immobili realizzati prima del 30 gennaio 1977 e dotati di certificato di agibilità, a prescindere da eventuali difformità non essenziali.
La norma consentiva inoltre di ritenere legittimo lo stato di fatto esistente al 1° settembre 1967 per i fabbricati realizzati al di fuori dei centri abitati, ancorché tale stato di fatto fosse in contrasto con i titoli edilizi eventualmente rilasciati.
La Corte ha ritenuto i criteri di determinazione dello stato legittimo dell’immobile enunciati dall’art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001 “rappresentino un principio fondamentale della materia, che richiede una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale”.
Le disposizioni dichiarate incostituzionali cessano di trovare applicazione dalla data di pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. Restano salvi i rapporti già esauriti.

