Una società commerciale può partecipare ad una gara per l’affidamento di servizi la cui erogazione è riservata ai professionisti iscritti ad appositi Albi?
Secondo il TAR Torino, che conduce una disamina approfondita della vexata quaestio, la risposta deve essere negativa. In particolare, nella sentenza n. 702/2022, il G.A. ha statuito che:
➡️ anche se sul punto nulla dice la lex specialis di gara, deve ritenersi operante il principio per cui, in materia di gare pubbliche, la norma imperativa che preveda in modo espresso un obbligo o un divieto integra dall’esterno le previsioni escludenti contenute nella disciplina di gara (nel caso di specie, la riserva legale di cui all’art. 1 L. 12/1979 integra la lex di gara);
➡️ la riserva legale di cui all’art. 1 L. 12/1979 non può trovare ulteriori deroghe rispetto a quelle legislativamente previste (il riferimento è all’art. 10 L. 183/2011), essendo finalizzata ad assicurare qualificata diligenza nell’espletamento di adempimenti che solo i professionisti abilitati possono garantire;
➡️ in ogni caso, un soggetto qualificabile come organismo di diritto pubblico non può giovarsi della deroga prevista dall’art. 1, co. 4, L. 12/1979 riferita alle piccole imprese, a nulla rilevando le soglie dimensionali, l’ibridismo che caratterizza tale organismo (a cavallo tra versante pubblico e versante delle imprese private) o l’appartenenza o affiliazione ad una associazione di categoria in senso stretto.

