Con la sentenza n. 5534 del 25 giugno 2025 la IV sezione del Consiglio di Stato ha affermato il principio secondo cui “non è configurabile alcuna forma di necessaria partecipazione procedimentale dell’incolpevole proprietario dell’area inquinata”.
Nello statuire tale principio la Corte di Palazzo Spada ha ripercorso la disciplina del codice dell’ambiente sul tema, dichiarando l’inesistenza di una norma “che imponga la necessità di far partecipare al procedimento di caratterizzazione anche il proprietario dell’area inquinata”; inoltre, la Corte evidenzia come la legge ponga in capo al proprietario non colpevole o al gestore dell’area che rilevi un superamento (o un pericolo di superamento) della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) esclusivamente l’obbligo – previsto dall’art. 245, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 – di “darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’articolo 242”.
Più nello specifico, nel caso in cui il procedimento diretto alla caratterizzazione del sito sia avviato su autonomo impulso del responsabile dell’inquinamento, sul proprietario incolpevole della contaminazione grava solamente l’onere di adottare le misure di prevenzione di cui all’art. 240, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 152/2006.

