A distanza di un solo giorno, la III sezione del T.A.R. Veneto si è espressa sul tema dell’accesso ai documenti tecnici presentati in sede di offerta dall’aggiudicatario declinando in maniera diversa un principio ormai consolidato (sentenze n. 1174/1175/1176 del 19 luglio 2022, dal contenuto sostanzialmente identico, e sentenza n. 1185 del 20 luglio 2022).
In entrambi i casi, la Stazione appaltante ha rigettato parzialmente l’istanza di accesso presentata dai soggetti concorrenti non aggiudicatari alla documentazione tecnica del vincitore in quanto ritenuta da quest’ultimo strettamente afferente al proprio know how e pertanto non divulgabile per esigenze di segretezza.
Premessa la necessità di valutare sempre la concreta sussistenza dell’interesse del richiedente all’accesso, il TAR ha confermato la possibilità di negare l’ostensione in presenza di segreti commerciali e/o industriali tali da poter falsare la concorrenza o risultare pregiudizievoli (cfr. CGUE, n. 927/2021). Ciò in quanto “il legislatore ha inteso evitare un uso emulativo del diritto di accesso, ossia finalizzato unicamente a giovarsi di specifiche conoscenze industriali o commerciali detenute da altri” (TAR Veneto n. 1185/2022).
Ciò posto, risulta in ogni caso necessario un concreto bilanciamento tra il diritto alla riservatezza delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta e il diritto alla piena ed effettiva tutela giurisdizionale del richiedente l’accesso, che, per giurisprudenza costante, deve ritenersi prevalente.
Tale principio, seppure ribadito da tutte le sentenze in commento, risulta tuttavia declinato diversamente nelle fattispecie concrete.
Nelle sentenze n. 1174/1175/1176 del 19 luglio 2022 il TAR, ritenendo di potersi esprimere anche in ordine al bilanciamento dei contrapposti interessi, scende nel merito della questione e valuta in sede di giudizio l’opportunità o meno dell’esclusione all’ostensione dei documenti.
Diversamente, il giorno dopo, nella pronuncia n. 1185 del 20 luglio 2022, il Collegio, dato atto della necessità di una adeguata valutazione da parte dell’amministrazione, ha accolto le domande del ricorrente senza ritenere di potere scendere nel merito e rimettendo il giudizio di bilanciamento in capo alla stazione appaltante.

